Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo del Giardini Naxos riguardante la gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale di Coppa Sicilia non disputata contro il Real S. Venerina.
La motivazione “ sono stati disattesi i termini perentori previsti dal Regolamento della manifestazione pubblicato sul C.U. n° 45 LND dell’8/09/2010 e che l’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso e ne preclude l’esame di merito”.
La gara in programma mercoledi scorso non si è disputata in quanto ilk Giardini Naxos dopo aver presentato riserva scritta al direttore di gara abbandonavano l’impianto di gioco. Cosa è successo di così grave per fare prendere tale decisione ai dirigenti giardinesi?
Riportiamo integralmente quanto si evince dagli atti ufficiali:
“la gara non è stata disputata in quanto un responsabile della Società Giardini Naxos comunicava all’arbitro che, all’arrivo della squadra presso l’impianto sportivo, i tesserati venivano aggrediti verbalmente ed un calciatore colpito con un violento pugno al viso che procurava un grosso ematoma ad un occhio, successivamente verificato dall’arbitro stesso; a seguito di ciò i dirigenti della Società Giardini Naxos, temendo per l’incolumità dei propri calciatori, presentavano all’arbitro una riserva scritta e lasciavano l’impianto senza neppure consegnare la distinta di gara;
Parere del Giudice Sportivo: “Tale comportamento non può essere condiviso; non si ritiene, infatti, che i pur deprecabili episodi avvenuti, a detta della Società Giardini Naxos, prima dell’inizio della gara, possano giustificare la decisione assunta di non disputare la gara, che manca qualsiasi prova sulla dinamica di quanto accaduto; ciò che è stato riferito all’arbitro della gara è privo di riscontri e, si ribadisce, fa riferimento alle sole affermazioni dei dirigenti della squadra ospite;
Sentenza del Giudice Sportivo: In base ai fatti narrati sopra il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue:
Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Giardini Naxos,
addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Giardini Naxos la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 250,00 (1ma rinuncia);
Di escludere la Società Giardini Naxos dal prosieguo della manifestazione