Il Giudice Sportivo respinge il reclamo dello Sportinsieme relativo alla gara del 17 Settembre 2011 valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione – Girone C – conclusasi sul campo per 2-0 per i catanesi.
La Società santateresina del Presidente .- Paolo Turiano chiedeva l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Aci S.Antonio Ambrosiana per non aver impiegato per una parte della gara alcun giocatore del 1992 , la seconda anomalia riscontrata un giocatore indossava una maglia diversa di quella del riconoscimento.
Tali deduzioni non sono state accettate dal Giudice Sportivo che ha confermato il risultato del campo infliggendo solo una multa di 200,00 euro all’Aci S. Antonio.
Riportiamo integralmente il comunicato emesso dalla Figc Sicilia.
“ la sostituzione, avvenuta al 18′ del s.t., del calciatore n. 9, Manca Alex (1992) con il calciatore n. 18, Ventura Alessio (1978), non ha impiegato, per la restante parte della gara, alcun calciatore nato dall’1/01/1992, disattendendo quindi la normativa relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” previsti per le gare del campionato di Promozione 2011/2012; la reclamante segnala altresì una ulteriore irregolarità commessa dalla consorella che, circa dieci minuti dopo la suddetta sostituzione, ha fatto indossare al calciatore subentrante la maglia n. 15 determinando in tal modo “una situazione di assoluta incertezza che non ha consentito di avere alcuna garanzia in ordine alla effettiva identità del calciatore subentrato in campo”;
Esaminati gli atti ufficiali i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che al 25′ del s.t. l’arbitro si accorgeva che il calciatore Barbagallo Lucio (1992), Società Aci S.Antonio Ambrosiana, che al 18′ del s.t. aveva sostituito il calciatore n. 9, Manca Alex (1992), indossava indebitamente la maglia n. 18 anziché la n. 15 con la quale era stato effettuato il riconoscimento; il direttore di gara invitava il Barbagallo ad indossare la maglia n. 15 e lo ammoniva;
Si osserva, per quanto sopra esposto e senza alcun dubbio, che la Società Aci S.Antonio Ambrosiana ha ottemperato alla normativa citata dalla reclamante e pubblicata sul C.U. n. 1 del 4/07/2011; Va tuttavia sanzionata la Società Aci S.Antonio Ambrosiana per quanto esposto in narrativa ed alla stessa addebitabile.