La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie parzialmente l’appello presentato dalla Società Calcio Sparagonà squadra che milita nel campionato di Terza Categoria – Girone B – in merito ai provvedimenti adottati in prima istanza dal Giudice Sportivo del Comitato di Messina per la gara Decima Mas – Calcio Sparagonà del 7 Gennaio 2012 sospesa dal direttore di gara.
Il Giudice messinese Francesco Capillo aveva data persa la gara per 0-3 al Calcio Sparagonà, l’ammenda di 100,00 Euro alla Società, oltre ad squalificare sei giocatori santateresini. Contro tale provvedimento il Presidente del sodalizio santateresino – Cosimo Scarcella – ha proposto reclamo impugnando la decisione del Giudice Sportivo che aveva adottato i seguenti provvedimenti: squalifica fino al 7 Novembre 2012 per Giancarlo De Clò, squalifica fino al 29 Febbraio 2012 i giocatori Domenico Palella, Alfio Sciarrone. Per quattro turni Giuseppe Ucchino e per tre giornate Simone Carnabuci e Simone Casablanca.
La Commissione Disciplinare Territoriale di Palermo guidata dal Presidente Ludovico La Grutta nella seduta di ieri pomeriggio dopo aver esaminato gli atti ufficiali, in modo particolare il referto scritto dal direttore di gara (di cui fa fede), sentita la parte offesa ha ridotto la squalifica a Giancarlo De Clò di quattro mesi portandola al 30 Giugno 2012, ridotta la squalifica a Domenico Palella e Alfio Sciarrone di 15 giorni riportandola fino al 15 febbraio 2012. Per il resto la Commissione conferma i provvedimenti adottati dal Giudice in prima istanza.
La tesi difensiva del Calcio Sparagonà: nell’appello “nega che i fatti addebitati ai propri calciatori siano avvenuti così come riportati nel referto di gara essendosi i propri atleti limitati a protestare in maniera vivace ma sempre entro i limiti della correttezza per cui chiede la revoca dei provvedimenti disciplinari relativi alla perdita della gara e della sanzione dell’ammenda in subordine chiede una riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori in considerazione del contesto in cui tale comportamento è stato posto in essere ad eccezione delle sanzioni carico dei calciatori Ucchino Giuseppe e Carnabuci Simone in quanto il primo non avrebbe potuto commettere quanto addebitatogli essendo stato sostituito al 18’ del 2 tempo e al momento dei fatti si trovava in un bar come da dichiarazione resa dal gestore che è stata allegata al reclamo; così come non avrebbe partecipato alla contestazione il calciatore Carnabuci Simone perchè anch’egli non presente ai fatti in quanto si trovava negli spogliatoi essendo stato sostituito al 45’ del 2° tempo”. Il parere della Commissione Disciplinare: dal rapporto presentato del direttore di gara (in base all’art. 35 comma 1) fa piena prova si legge:
al 49’ del 2 t. il calciatore De Clò Giancarlo dopo avere insultato e minacciato più volte il direttore di gara lo spintonava tanto da farlo indietreggiare causandogli peraltro dolore al petto. Nel contempo il calciatore Ucchino Giuseppe, il quale si trovava in panchina, correva verso il direttore di gara gridando a gran voce insulti e nel contempo lo tirava per la maglia della divisa.
Il calciatore Palella Domenico si rivolgeva in maniera aggressiva e violenta nei confronti del direttore di gara e tentava altresì di colpirlo con uno schiaffo non riuscendovi per il pronto intervento dei calciatori della Decima Mas.
Il calciatore Sciarrone Alfio a sua volta tentava anch’egli di aggredire il direttore di gara non riuscendovi sempre per il fattivo intervento dei calciatori e dirigenti della Decima Mas ma nonostante ciò riusciva a spintonarlo ed a tiralo per la maglia
Il calciatore Canabuci Simone, infine, si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo insultava.
Sempre nel referto arbitrale a cui la Commissione fa fede viene riportato che “ il direttore di gara cercava di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinare ma vi era impossibilitato in quanto era circondato dai calciatori della odierna reclamante e richiesto l’intervento del capitano nella persona del sig. Casablanca Enrico questi si rifiutava di intervenire nei confronti dei suoi compagni di squadra anzi solidarizzava con gli stessi insultando anch’egli il direttore di gara”. In base a ciò la Commissione Disciplinare ritiene infondato il reclamo presentato dal Calcio Sparagonà, quindi condivide la decisione dell’arbitro di sospendere la partita.
Per quanto riguarda la posizione dei calciatori Giuseppe Ucchino e Simone Carnabuci, anche qui la Commissione dà ragione alla tesi dell’arbitro ritenendo infondato quanto scritto dallo Sparagonà “ la loro non presenza sul terreno di gioco al momento dei fatti…”., invece nel referto l’arbitro si legge “ ha personalmente riconosciuto i due giocatori ed in particolare riferisce che lo Ucchino era seduto in panchina dalla quale si alzava per correre verso di lui protestando.
Inammissibile la dichiarazione presentata: non ha alcun valore probatorio per la Commissione “la dichiarazione resa dalla titolare del Bar che attesterebbe la presenza dello Ucchino in altro luogo”, considerandola inammissibile in tale procedimento.
Rapporti dell’arbitro con un giocatore della Decima Mas: nell’appello presentato dalla Società Calcio Sparagonà, il Presidente denuncia “eventuali rapporti del direttore di gara con un calciatore della società Decima Mas ed evidenziati attraverso la produzione di una foto pubblicata su face book”. A tale riguardo la Commissione si è limitata di trasmettere gli atti alla Procura Federa per quanto di compenza.