E’ arrivata la sentenza del Giudice Sportivo dopo i fatti accaduti durante la gara Città di Randazzo – Real Aci del 14 Marzo 2015 sospesa all’11’ sul punteggio di 0-0 per rissa. Il Giudice Sportivo ha dato gara persa ad entrambe le Società per 0-3 ed una multa di 400 euro. Inoltre il reclamo presentato dal Real Aci è stato respinto percheè “inammissibile”.
Ovviamente nel mirino del Giudice anche i giocatori: ben dodici i giocatori squalificati (sei per parte). Ecco i giocatori squalificati con la motivazione:
Cinque Giornate: Romano (Città di Randazzo) e Costanzo (Real Aci)”Per condotta scorretta; nonchè per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario e per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari”.
Quattro Giornate: Alessandro e Daniele D’Amico, Saccullo (Città di Randazzo)e Belluso (Real Aci) “Per atto di violenza nei confronti di un avversario; nonchè per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari”.
Tre Giornate:
Conti e Cunsolo (Città di Randazzo)e Febbraio, Napoli, Pidatella, Sorbello (Real Aci) – ”Per avere partecipato ad una rissa con calciatori avversari”
Cosa è successo all’11’ del primo tempo:
dopo vari atti di violenza che vedevano protagonisti i calciatori D’Amico Alessandro, D’Amico Daniele e Romano Simone (Città di Randazzo) e Costanzo Carmelo (Real Aci), scoppiava una violentissima rissa che vedeva coinvolti per una decina di minuti diversi calciatori di entrambe le Società;
Tra tutti l’arbitro individuava i calciatori D’Amico Daniele, Romano Simone, Saccullo Russello Marco, Cunsolo Salvatore, Conti Taguali Francesco e D’Amico Alessandro (Città di Randazzo) e Costanzo Carmelo, Belluso Michele, Febbraio Ivan, Napoli Giuseppe, Pidatella Domenico e Sorbello Danilo (Real Aci);
A tal punto l’arbitro, vista l’impossibilità di sedare la rissa, decideva di sospendere definitivamente la gara;
Condivisa la suddetta decisione e considerato che l’espulsione dei partecipanti alla rissa, identificati e non, avrebbe comunque determinato per le due Società la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara;
Sancita la responsabilità delle Società Città di Randazzo e Real Aci per quanto attiene al comportamento dei propri calciatori”;