Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo presentato dalla Società Robur riguardante la gara casalinga contro il Limina disputata il 2 Dicembre con la vittoria per 3-2 degli ospiti.
Il motivo del reclamo: la Società Robur chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Limina avendo quest’ultima impiegato, nel corso della stessa, il calciatore D’Amico Lorenzo; quest’ultimo avrebbe utilizzato per il proprio riconoscimento una Carta d’Identità diversa da quella che la Società reclamante ritiene essere “l’unico documento in corso di validità”; inoltre viene ipotizzata la partecipazione alla gara di “calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”;
La Tesi del Limina:….. il D’Amico ha utilizzato una nuova Carta d’Identità, emessa in sostituzione di una precedente smarrita, e che la relativa correzione è stata apportata sulla distinta di gara; a conferma, la Società convenuta allega le copie dei due diversi documenti di riconoscimento e la denuncia di smarrimento di quella poi sostituita; su quanto poi ulteriormente ipotizzato dalla Società avversaria, sostiene la regolare posizione di tesseramento e disciplinare di tutti i propri calciatori impiegati nella gara;
Il parere del Giudice Sportivo:……i documenti rimessi dalla Società Limina ed espletati gli opportuni accertamenti, si rileva come nelle distinte di gara, per il calciatore D’Amico Lorenzo, sia stata riportata sino alla gara disputata il 26/11/2017 una Carta d’Identità che sarebbe stata smarrita l’1/08/2017 e, dalla gara di cui al presente reclamo e successivamente alla stessa, un’altra emessa il 16/08/2017; Nel merito, circa la prima richiesta, appare del tutto evidente la regolare partecipazione alla gara del calciatore D’Amico Lorenzo (07/12/1996), regolarmente tesserato per la Società Limina, mentre è da sanzionare quest’ultima per avere ripetutamente indicato nelle proprie distinte di gara per tale calciatore un documento di riconoscimento non più valido, distinte probabilmente non adeguatamente controllate dagli arbitri designati; Circa la seconda richiesta avanzata dalla Società Robur, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto assolutamente generica ai sensi dell’art. 33, comma 6, del C.G.S.;
La sentenza del Giudice Sportivo: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Robur, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di dare atto del risultato conseguito in campo; Di infliggere alla Società Limina l’ammenda di Euro 150,00; Di rimettere gli atti al CRA Sicilia per quanto di competenza.
Per quanto riguarda gli altri provvedimenti dell’ultima giornata:
Giocatori Squalificati
Una Giornata: Giuseppe Viscuso (Giovanile Mascali), Luigi Freni (Itala)
Squalifca per recidiva in ammonizione
Una Giornata: Giovanni Bonfiglio (Fasport)
Multe Società
100,00 Euro al Calcio Furci e Itala: Per avere, propri tesserati, dato luogo ad una rissa con tesserati avversari, a fine gara.
Multa Massaggiatori
Vittorio Chillemi (Città di Roccalumera) fino al 15 Gennaio 2018 “Per contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro”.
