Fumata bianca riguardo il reclamo del Città di Taormina sulla squalifica di tre giornate inflitta all’attaccante Charlie Famà in occasione della gara Città di Taormina – RoccAcquedolcese dello scorso 15 Gennaio 2023 valevole per il campionato di Eccellenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale presieduta dal Presidente Ludovico La Grutta, Dott. Gianfranco Vallelunga e il segretario Dott. Roberto Rotolo ha respinto l’istanza presentata dalla Società taorminese che deve pagare la somma di 130,oo Euro “respinge il proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato”. si legge nel comunicato ufficiale.
La tesi del Città di Taormina: “Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Città di Taormina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore si è limitato a trattenere un calciatore avversario bloccandone così la ripartenza, per cui ritiene incongrua la sanzione così come irrogata dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.
La risposta della Corte Sportiva di Appello Territoriale: “letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 47’ del 2° t. il calciatore Famà Carmelo è stato espulso perché ha colpito, intenzionalmente, un calciatore avversario con un pugno. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S., né, nella fattispecie, ricorre alcuna delle circostanze attenuanti previste dal medesimo codice”.