La Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione dell’ 8 Maggio 2023 presieduta dal Presidente Ludovico La Grutta, e dai componenti Gianfranco Vallelunga e Roberto Rotolo, presente ance il rappresentante Aia Giuseppe La Cara ha respinto il reclamo presentato dalla Società RSC Riposto in merito la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia Promozione contro la SuperGiovane Castelbuono, sospesa alla fine del primo tempo sul punteggio di (1-1), poi in settimana con specifico comunicato n. 418 del 3 Maggio, il Giudice sportivo ha assegnato gara persa per 0-3 e l’esclusione dalla manifestazione. Contro tale decisione, la Società RSC Riposto ha esposto reclamo che non è stato accolto dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale.
Riportiamo in maniera integrale quanto deciso dalla Corte di Appello
“Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, e successivo invio nei termini dei motivi, la R.S.C. Riposto, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio legale di fiducia, ha impugnato il provvedimento assunto dal G.S.T. come in epigrafe riportato, sostenendo, in buona sintesi che al termine del primo tempo il direttore di gara sarebbe stato minacciato dai dirigenti della società ospite che si rifiutavano di proseguire l’incontro. Sempre secondo l’assunto della reclamante in un primo momento sembrava che il DDG volesse non assecondare la volontà della società ospite, ma dopo che il Presidente di quest’ultima avrebbe reiterato le minacce nei suoi confronti, avvenute anche alla presenza di un dirigente della odierna reclamante, l’arbitro cambiava immediatamente atteggiamento comunicando alle forze dell’ordine presenti di non volere proseguire la gara.
In ragione di quanto sopra la ricorrente chiede in via principale che questa Corte, in accoglimento del proposto reclamo, voglia disporre la ripetizione della gara ed in via subordinata che venga demandata una indagine alla Procura Federale per accertare l’esatto accadimento dei fatti stante l’incoerenza del rapporto arbitrale ed il certificato medico ad esso allegato. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha insistito nell’accoglimento del reclamo. Nulla è pervenuto dalla contro interessata sebbene abbia regolarmente ricevuto la notifica del preannuncio, dei motivi e della fissazione dell’udienza per la data odierna.
La decisione: La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione dei video perché, per come chiarito dalla Sezione Unite della Corte di Appello Federale, i video possono essere prodotti solo se dimostrino in maniera inequivocabile che il soggetto ammonito o espulso sia persona diversa da quella indicata dall’arbitro nel proprio referto e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale; al contrario quelli prodotti dalla reclamante non soddisfano alcuno dei detti requisiti.
I FATTI: Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, si rileva che al 22’ del primo tempo, su segnalazione dell’AA2, è stato allontanato dal terrendo di gioco il sig. Sapienza Filippo (tesserato quale dirigente per la Soc. RSC Riposto), che nell’occorso rivestiva la funzione di addetto al servizio d’ordine, perché aveva attinto con uno sputo al volto il predetto assistente. Una volta avuto notificato il provvedimento di allontanamento il sig. Filippo Sapienza entrava sul terreno di gioco e si dirigeva, con fare minaccioso, verso il DDG e, afferratolo per la maglia, lo strattonava profferendogli, allo stesso tempo, delle minacce. Il predetto dirigente veniva allontanato a stento dal capitano del Riposto che si frapponeva fra questi e l’arbitro.
Uscendo dal campo il sig. Filippo Sapienza si avvicinava al commissario di campo e lo strattonava violentemente (vedasi anche rapporto del commissario di campo). Al termine del primo tempo il sig. Filippo Sapienza attendeva gli ufficiali di gara all’interno degli spogliatoi profferendo nei confronti del DDG ulteriori minacce ed insulti e contestualmente lo afferrava per il volto spingendolo, con violenza, contro la parete posta alle spalle dell’arbitro causandogli momentaneo bruciore e rossore al viso oltre che dolore alla cervicale. Il predetto dirigente veniva alla fine allontanato con non poche difficoltà.
Era a questo punto che il DDG, non essendo più nelle condizioni psico fisiche, decideva di non proseguire nella direzione della gara comunicando tale decisione ai capitani di entrambe le squadre. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine la terna arbitrale lasciava l’impianto di gioco e si dirigeva presso il pronto soccorso del P.O. dell’Ospedale di Giarre dove l’arbitro veniva sottoposto a visita medica ed accertamenti diagnostici da dove veniva dimesso con una prognosi di giorni 4 s.c. per una riferita cervico dorsalgia post-traumatica ai movimenti flesso estensione e rotazione del collo. Quanto descritto dal DDG trova piena conferma nei rapporti di entrambi gli assistenti.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e il certificato medico risulta coerente con l’aggressione subita dall’arbitro, ragion per cui va rigettata la richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti. Peraltro, la reclamante non si confronta con l’esistenza di un giudicato esterno, infatti a seguito di quanto descritto dagli ufficiali di gara il GST, con separato provvedimento, ha inflitto al sig. Filippo Sapienza una inibizione fino al 30/04/2027, sanzione che a questa Corte non risulta essere stata impugnata nei termini.
Inoltre, non risulta di alcun pregio il richiamo fatto dalla reclamante alla decisione di questa Corte, pubblicata sul C.U. 406 CSAT 30 del 24/04/2023, non essendo comparabili le due situazioni di fatto e, nel caso in esame, i rapporti degli ufficiali di gara sono precisi, concordanti e privi di contraddizione così come lo è la certificazione medica.
In ragione di quanto sopra, poiché la società, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del C.G.S., risponde, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del C.G.S., il reclamo non può trovare accoglimento, con conseguente conferma della decisione di prime cure, poiché va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere la gara da addebitare ad esclusivo fatto e colpa al sig. Filippo Sapienza.
P.Q.M. – La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versata.