Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: – introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
Ecco cosa scrive il Giudice Sportivo:
Ammenda di € 2.000,00 all’Acr Messina “per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante l’intervallo e dal 20° minuto al 22° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).