La Corte Sportiva di Appello Territoriale nella riunione del 7 Novembre 2023 presenti il Presidente Ludovico La Grutta, Giuseppe Canzone, Gianfranco Vallelunga, il segretario Roberto Rotolo e il rappresentante AIA AB Sig. La Cara Giuseppe ha esaminato il reclamo presentato dalla Società Jonica Fc in merito alla squalifica per tre giornate a carico del calciatore De Jesus Rodriguez Jorge rimediata nella gara del campionato di Eccellenza – Girone B contro il Real Siracusa (giocata il 21 Ottobre 2023).
Il Giudice Sportivo del Comitato Siculo aveva inflitto tre giornate di squalifica con tale motivazione “Per atto di violenza nei confronti di un avversario”. Squalifica che è stata confermata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, quindi oltre ad aver saltato le gare con Misterbianco e Leonfortese in casa, Jorge De Jesus salterà anche la trasferta di Enna, ritornerà ad essere disponibile per la gara casalinga contro il Milazzo
Contro tale decisione la Jonica Fc ha presentato reclamo ” Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. Jonica F.C., in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato, contrariamente a quanto riportato in referto da uno degli assistenti, non ha mai posto in essere alcun atto di violenza in danno di un calciatore avversario e chiede a tale fine di visionare uno dei tanti video che girano in rete. In via del tutto subordinata chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi”.
Il pronunciamento da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara: inammissibile la richiesta di acquisizione dei video che “girano” in rete sia perché non ricorrono i presupposti sia perché formulata in maniera del tutto generica.
Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fanno piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 20’ del 2° t. è stato espulso il calciatore De Jesus Rodriguez Jorge per avere colpito un calciatore avversario con un pugno.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova conferma negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S. né nella fattispecie ricorre alcuna delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S”.
In base a ciò “La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato”.