Squalifica a mister Peppe Furnari: La Corte Sportiva dichiara “inammissibile” il ricorso della Jonica

La Corte Sportiva di Appello Territoriale si è dichiarata in merito alla squalifica di mister Giuseppe Furnari (Jonica Fc) espulso nella gara Real Siracusa Belvedere – Jonica del 21 Ottobre 2023 valevole per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza – Girone B. L’allenatore giallorosso veniva espulso nei minuti finale della gara, il Giudice Sportivo in base al referto dell’arbitro  ha squalificato mister Furnari fino al  fino al 30 Novembre 2023 “Per grave condotta antisportiva e per contegno irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara”

Contro tale decisione la Società Jonica ha presentato specifico reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale che nella riunione del 7 Novembre 2023 presenti il Presidente Ludovico La Grutta, Giuseppe Canzone, Gianfranco Vallelunga, il segretario Roberto Rotolo ha esaminato il reclamo presentato dalla compagine santateresina dichiarandolo “inammissibile”.

Ecco cosa riporta il Comunicato N. 177 del 7 Novembre 2023 che riportiamo integralmente

“Con preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi la Soc. Jonica F.C., in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo che quanto descritto in referto non è verosimile soprattutto con particolare riferimento alla frase offensiva asseritamente rivolta agli ufficiali di gara che risulta del tutto avulsa dal contesto.

Fissata la data di trattazione la reclamante ha depositato memoria difensiva con allegati documenti insistendo nei motivi di gravame. E’ intervenuto in udienza, avendone fatta esplicita richiesta nel ricorso, il Sig. Furnari Giuseppe il quale ha confermato le difese già esposte nell’appello sostenendo di non avere tenuto alcun comportamento scorretto né di avere pronunciato alcuna frase offensiva nei confronti degli ufficiali di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il preannuncio di reclamo sebbene inviato a mezzo PEC non risulta sottoscritto né in forma grafica né digitale.

Sul punto giova ricordare come la posta elettronica certificata (PEC), quale sistema di comunicazione valido per la notificazione degli atti processuali, sia in grado di attestare l’invio e la consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. Ciò significa che la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, ove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.

In particolare, secondo costante giurisprudenza la sottoscrizione di un provvedimento costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell’atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità.

Quindi non vi è dubbio che il preavviso di reclamo sia un atto di impulso del processo che si celebra dinnanzi al Giudice Sportivo (sia esso nazionale o territoriale) e che, in quanto tale, debba rispettare quei requisiti di sostanza e di forma previsti dalla regolamentazione processuale del CONI e delle Federazioni. Ed infatti all’art.49 comma 4 del C.G.S. si dispone espressamente che i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53… (Cfr. Collegio di Garanza del Coni dec. 32/2022 e 14/2021). Orbene, nel caso di specie, è fuor di dubbio che il preavviso di reclamo sia privo di sottoscrizione con conseguente inammissibilità del reclamo medesimo. La declaratoria di inammissibilità preclude ogni esame di merito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.