Si dovrà rigiocare la stracittadina dell’1 Dicembre Vivi Don Bosco-Sant’Antonino (3-0), gara del campionato di Seconda Categoria – Girone C – dopo il ricorso della società ospite per errore tecnico: l’arbitro ha permesso la battuta dei calci d’angolo (da uno è scaturito il 2-0) lontano (5 metri) dalla lunetta a causa di una pozzanghera. Ancora più curioso il dispositivo che ha dato seguito alle contestazioni della società barcellonese.
Il Sant’Antonino ha sostenuto si trattasse di un “errore tecnico incontestabile, non rientrante all’interno delle valutazioni o delle decisioni che il direttore di gara può prendere nel corso di un incontro ufficiale di campionato“.
In aggiunta agli atti ufficiali è stato chiesto all’arbitro un supplemento di rapporto e da quest’ultimo si rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente trova piena conferma. Nel corso del sopralluogo pre-gara sul terreno di gioco, notava che “un angolo era coperta totalmente da una pozzanghera che impediva anche la visione della relativa tracciatura e, chiesto al dirigente della Società Vivi Don Bosco di provvedere alla rimozione della pozzanghera, lo stesso rispondeva di non avere scope o altri strumenti idonei a spazzare via l’acqua“. L’arbitro quindi non avrebbe dovuto dare inizio alla gara…
Ecco la decisione del Giudice Sportivo riportato nel Comunicato Ufficiale N. 244 del 6 Dicembre 2024
“Con ricorso ritualmente proposto la Società Santantonino chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe in quanto viziata da un errore tecnico da parte dell’arbitro; La ricorrente fa rilevare che durante lo svolgimento della gara l’arbitro commetteva ripetutamente l’errore di fare battere i calci d’angolo 5 mt. prima della lunetta all’uopo preposta, giustificando la propria decisione con l’assunto che, essendoci una pozzanghera ivi collocata, fosse ragionevole potere spostare la battuta nella zona asciutta permettendo, pertanto, la battuta del corner da una posizione nella quale si dovrebbero battere le rimesse laterali;
La Società Santantonino sostiene quindi essersi trattato di un errore tecnico incontestabile, non rientrante all’interno delle valutazioni o delle decisioni che il direttore di gara può prendere nel corso di un incontro ufficiale di campionato; segnala poi che in occasione di uno dei calci d’angolo così battuti la Società Vivi Don Bosco realizzava il gol del 2-0, nei primi minuti del secondo tempo, influendo in maniera decisiva in una gara ancora in bilico sul risultato di 1-0 per i padroni di casa; rimarca ancora, la Società ricorrente, l’evidente violazione della regola 17 del regolamento del giuoco del calcio e l’indiscutibile svantaggio che innegabilmente viene arrecato alla squadra difendente in occasione dei calci d’angolo battuti nel modo sopra descritto; allega, a supporto del proprio assunto, una foto ed un filmato dai quali rilevare quanto dalla stessa sostenuto;
Nulla è pervenuto dalla Società convenuta alla quale è stato regolarmente notificato il ricorso; Si osserva in via preliminare che, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, appunto riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;
Esaminati gli atti ufficiali e chiesto all’arbitro un supplemento di rapporto, da quest’ultimo si rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente trova piena conferma; infatti in esso viene detto che “durante tutto il corso della gara i calci d’angolo sono stati calciati dal punto del terreno di gioco più prossimo alla bandierina d’angolo che non fosse allagato”; dallo stesso supplemento si rileva anche che l’arbitro, nel corso del sopralluogo pre-gara sul terreno di gioco, notava che un’area d’angolo era coperta totalmente da una pozzanghera che impediva anche la visione della relativa tracciatura e, chiesto al dirigente della Società Vivi Don Bosco di provvedere alla rimozione della pozzanghera, lo stesso rispondeva di non avere scope o altri strumenti idonei a spazzare via l’acqua;
Nel merito va ritenuta del tutto condivisibile la richiesta avanzata dalla Società Santantonino; Infatti l’arbitro non avrebbe dovuto dare inizio alla gara, cosi come dettato dal Regolamento del Giuoco del Calcio,
Regola 1 – GUIDA PRATICA AIA, punto 2. che, tra l’altro, recita: “Qualora le irregolarità siano constatate e riguardino la segnatura in generale, le bandierine d’angolo e il campo per destinazione, l’arbitro inviterà la Società ospitante a eliminarle entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di terminare la gara e che, comunque, non dovrà superare la durata di un tempo di gara. Se ciò non fosse possibile, l’arbitro non darà inizio alla gara”;
Per quanto sopra; Visto l’art. 10, comma 5, punto c) del C.G.S.; Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Santantonino restituendo alla stessa il contributo già versato per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48,comma 2, del C.G.S.;
Di annullare la gara Vivi Don Bosco – Santantonino, disponendone la ripetizione;
Di infliggere alla Società Vivi Don Bosco l’ammenda di Euro 100 per non essersi attivata per rimuovere la irregolarità riguardante la zona allagata del terreno di gioco;
Di rimettere gli atti al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza.
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