Se non è da Guinness dei primati, poco ci manca. La squadra palermitana ‘Ciccio Galeoto’ (presieduta appunto dall’ex difensore rosanero e del Trapani, pupillo di Ignazio Arcoleo), per gli incidenti avvenuti sul campo della Nuova Rinascita dopo una partita del campionato regionale Giovanissimi, s’è vista confermare dalla Commissione Sportiva d’Appello la condanna a qualcosa come 20 punti di penalizzazione, la squalifica (con preclusione futura al tesseramento) fino all’8 febbraio 2020 di un dirigente, 500 euro di multa e la diffida.
In seguito a tale provvedimento la Ciccio Galeoto perde il primato del Girone C del campionato Giovanissimi regionali, scivolando in quarta posizione. Adesso il primato va alla Free Time con 41 punti.
Ecco quanto riportato dal comunicato federale:
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1.C.G.S.,fa piena prova circa il comportamento di tesseratie dei sostenitori delle squadre in occasione dello svolgimento delle gare,rileva che al termine dell’incontro l’arbitro veniva avvicinato dal sig. Vegna Salvatore, iscritto in elenco quale dirigente addetto all’arbitro (rectius collaboratore) per la Soc. Calcio Ciccio Galeoto, il quale dapprima lo apostrofava con insulti e minacce ed una volta eluso l’intervento di un addetto al servizio d’ordine predisposto dalla società ospitante, che cercava di allontanarlo, si scagliava contro il direttore di gara colpendolo ripetutamente.
Nel contempo, riferisce ancora l’arbitro, il sig. Vegna incitava i propri atleti ad aggredire i calciatori avversari tant’è che alcuni di essi, ben individuati dallo stesso arbitro, seguendo tale incitamento si scagliavano contro i calciatori avversari che stavano cercando di rientrare negli spogliatoi colpendoli, ripetutamente, con violenti calci e pugni.
Aquesto punto alcune persone tra le quali il Sindaco di Oliveri intervenivano per sedare gli animi e riportare la calma in campo ma diversi sostenitori al seguito della società Calcio Ciccio Galeoto forzavano un cancello di recinzione e si introducevano sul terreno di giocoavventandosicontro le suddette persone.
In ragione di quanto sopra il proposto gravame risulta palesemente infondato in quanto la causa scatenante degli incidenti è da attribuire esclusivamente al comportamento posto in essere dal sig. Vegna Raffaele tesserato per la reclamante il quale, al termine della gara, non solo ha aggredito il direttore di gara ma ha, altresì, incitato i propri calciatori a perpetrare una violenta aggressione in danno degli atleti avversari, dando così vita ad un rissa collettiva a cui partecipavano anche i propri sostenitori penetrati nel campo di gioco dopo avere forzato un cancello.
La Commissione Sportiva di Appello Territoriale,rigetta l’appello proposto, ed ai sensi dell’art. 36 comma 3 del C.G.S. dispone, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda con diffida,la penalizzazione di punti 20 (venti) in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva(art. 18 comma 1 lett.g) C.G.S.).