l Giudice Sportivo ha respinto il reclamo della Società A.s.c. Filicudi per la gara data persa 0-3 per la mancata presentazione in campo della stessa e il punto di penalizzazione, oltre l’ammenda di 150,00 Euro. Come si ricorderà domenica 8 Novembre vi era in programma la gara tra il Filicudi e Messina Sud, non disputata in quanto la squadra di casa non si era presentata in campo.
Nel reclamo la Società del Filicudi “ha chiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo che i propri calciatori non avevano potuto raggiungere il campo sportivo di Lipari, sede della gara in argomento, per le avverse condizioni meteo-marine che il giorno 08/11/09 non avevano consentito i collegamenti fra Filicudi e Lipari. A sostegno della propria tesi di difesa la Società Filicudi ha allegato al ricorso apposita attestazione rilasciata dalla Società Siremar S.P.A. che comproverebbe quanto odiernamente sostenuto”.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, osserva “ la reclamante per la formulazione del ricorso non si è attenuta alle vigenti disposizioni regolamentari: l’art.55 c.2 delle N.O.I.F. sancisce infatti che “la declaratoria della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ….omissis…..nel rispetto delle modalità procedurali previste dal C.G.S. Dunque il ricorso doveva essere inoltrato al Giudice Sportivo Territoriale nei termini e nei modi indicati dall’art.29 del C.G.S.”
Per questi motivi viene respinto il ricorso della società A.S.C. Filicudi e, per l’effetto, con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==