La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Asd Piedimonte avverso assegnazione gara perduta per 0 -3; ammenda di € 800,00 squalifica per quattro gare calciatori Fieschi Danilo, Monforte Mirko, Myshkin Iaroslav, Pagano Domenico, Panebianco Alessandro; Zappalà Leonardo; squalifica per tre gare calciatore sig. Monforte Cosimodario.
Il tutto riguardante alla gara F24 Ghibellina- Piedimonte del 22 Aprile valida per le semifinali play-off di seconda categoria del Girone F, sospesa al 30’ della ripresa sul punteggio di 1-1 per rissa.
La tesi sostenuta dal Piedimonte? Ecco quanto riportato dal comunicato “ Propone appello la società A.S.D. Piedimonte chiedendo, in buona sintesi, la riforma delle sanzioni come sopra riportate, assumendo che quanto accaduto è da ascrivere a fatto e colpa del direttore di gara che è risultato essere inadeguato alla direzione della gara”.
Il parere della Corte Sportiva di Appello Territoriale: preliminarmente rileva che il gravame risulta inammissibile per quanto attiene al risultato gara poiché non risulta allegata la ricevuta attestante l’invio del gravame alla consorella.
Lo stesso risulta, ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., inammissibile per ciò che attiene non solo la sanzione dell’ammenda ma anche per le sanzioni a carico dei tesserati risultando assolutamente generico nella sua formulazione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Piedimonte, disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.