La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha rigettato il proposto reclamo presentato dalla Pol. Antillese “in quanto inammissibile”. Con questa motivazione i “Giudici” hanno respinto la richiesta del Presidente Claudio Bongiorno “ richiesta di impugnare le sanzioni o di ridurre la pena” in merito ai provvedimenti disciplinari adottati in seguito al referto presentato dal direttore di gara riguardante la gara di domenica 12 Novembre 2017 Antillese – Akron Savoca con la vittoria degli ospiti.
La tesi sostenuta dall’Antillese: Con tempestivo reclamo la Società Pol. Antillese, in persona del suo Presidente protempore sig. Claudio Bongiorno, impugna le sanzioni in oggetto sostenendo, in buona sintesi, che quanto riportato in referto dal direttore di gara non corrisponde all’esatto accadimento dei fatti per cui chiede, in via principale, la revoca delle sanzioni così come inflitte e, in via subordinata, una loro riduzione in termini più equi.
I provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo: Squalifica del campo per n.2 gare; ammenda di € 300,00; inibizione fino al 05/12/2017 del sig. Claudio Bongiorno; squalifica per sette gare a Brian Lo Conti, quattro gare a Cristian Rizzo e per tre gare a Carmelo Cardone.
Le considerazioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale: preliminarmente rileva che il reclamo risulta sottoscritto dal Presidente pro tempore sig. Claudio Bongiorno, soggetto in atto inibito, per cui non avente titolo a rappresentare la società di appartenenza ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. a) del C.G.S. con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile per quanto attiene le sanzioni a carico della società e dei calciatori squalificati.
Lo stesso deve, pertanto, essere considerato presentato a puro titolo personale ma risulta, anche sotto questo profilo, inammissibile in quanto la sanzione inflitta al sig. Claudio Bongiorno non è impugnabile ai sensi dell’art 45 comma 3 lett. b) del C.G.S..
Il pronunciamento finale: La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo in quanto inammissibile. Dispone, conseguentemente, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.