La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 29 marzo 2016 ha dichiarato inammissibile l’appello del Graniti Calcio avverso la decisione dell’assegnazione della gara data persa per 0-3 contro la PGS Luce, conclusa sul campo 1-1 sospesa dall’arbitro al 92’. Il Giudice Sportivo della Figc di Messina, ha dato persa ad entrambi la gara per 0-3.
La tesi sostenuta dalla Società Graniti: nella gara non si sono verificati episodi eclatanti tali da giustificare la declaratoria di perdita della gara. Chiede perciò la sua ripetizione o quantomeno l’omologazione del risultato maturato in campo.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che l’appello e i relativi motivi non risultano trasmessi alla controparte Soc. P.G.S. Luce, come prescritto dagli artt. 33 e 46 n° 5 C.G.S., mancando agli atti l’attestazione dell’invio, che deve essere allegata al reclamo. La superiore omissione determina l’inammissibilità dell’appello e ne preclude l’esame di merito.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Graniti Calcio e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00)