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Lo Zafferana vince a tavolino la gara persa contro la Città di Monforte.

Il Giudice Sportivo della Lega Sicula, ha dato ragione alla società Giovanni Zafferana nella gara contro il Città di Monforte per 3-0. La gara disputata il 13 dicembre era stata vinta per 1-0 dalla Città di Monforte. La squadra catanese aveva presentato reclamo, chiedendo l’assegnazione della perdita della gara alla Società Città di Monforte in quanto quest’ultima non avrebbe impiegato, per una parte della gara stessa, i tre calciatori “Giovani”, così come previsto dalla vigente normativa;
Riportiamo integralmente la decisione intrapresa dal Giudice Sportivo Siculo:
“Controdeduce la Società Città di Monforte sostenendo un mero errore relativo alla numerazione delle maglie indossate dai calciatori Stramandino Alessandro(1989) e Squadrito Giuseppe (1986) e chiedendo anche l’acquisizione d articoli di stampa e filmati dai quali rilevare come, in effetti, lo  Stramandino indossasse la maglia n. 6 e lo Squadrito quella n. 7 . Si osserva, in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 35, comma 1.2., del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo alfine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall’arbitro ad altri tesserati e non certamente per fattispecie come quella in esame;
D’altra parte, questo Organo di Giustizia non può procedere ad alcuna acquisizione di atti forniti da organi di stampa in quanto non previsto dalla vigente normativa, dovendosi invece limitare a decidere sulla base degli atti ufficiali che, come è noto, godono di fede privilegiata;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Città di Monforte, dal 1′ al 34′ del s,t., a seguito della sostituzione del calciatore n. 7 Stramandino Alessandro (1989) con Papalia Marco (1982), non ha ottemperato alla normativa, relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” previsti per le gare del campionato di Promozione, pubblicata sui C,U. n. 1 del 9/07/2008; d’altra parte che lo Stramandino indossasse la maglia n.7 e lo Squadrito la n. 6 si rileva dalla correzione apportata dalla Società Città di Monforte alla propria distinta di gara nella quale, originariamente, i calciatori in questione figuravano con i numeri scambiati; cozzano contro la tesi sostenuta dalla Società convenuta sia l’incomprensibilità di una correzione apportata alla distinta di gara non corrispondente alla reale situazione, sia la massima e scrupolosa diligenza con cui si presume che l’arbitro abbia compiuto le operazioni pre-gara di identificazione dei calciatori partecipanti alla stessa;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Giovani Zafferana, inflìggendo alla Società Città di Monforte la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; In quanto accolto, non addebitare alla Società Giovani Zafferana la tassa reclamo.

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