Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo del Città di S. Filippo in merito la gara persa (3-2) sul campo del Real Aci del 17 Gennaio 2015.
La motivazione: Società Città di S.Filippo del Mela chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Real Aci avendo quest’ultima utilizzato nel corso della stessa il calciatore Costanzo Carmelo (2/09/1980), in pendenza di squalifica; Esaminati gli atti ufficiali ed effettuati i necessari accertamenti si rileva che la Società Real Aci ha effettivamente utilizzato nella gara in epigrafe il suddetto Costanzo Carmelo, già squalificato per una gara relativamente alla gara Calcio Aci S.Filippo/Real Aci del 10/01/2015, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 282 del 14/01/2015; Che, a seguito di ciò, il Costanzo era tenuto a scontare la squalifica di che trattasi nella gara in oggetto;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Città di S.Filippo del Mela restituendo alla stessa la relativa tassa già versata;
Di infliggere alla Società Real Aci la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di squalificare per una ulteriore gara il calciatore Costanzo Carmelo (Real Aci);
Di infliggere al sig. Scalia Paolo, dirigente accompagnatore Società Real Aci, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva sino a tutto il 28/02/2015.