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Respinto il reclamo della Jonica, la Corte Sportiva di Appello conferma le 4 giornate di squalifica al giocatore Davide Tosolini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale con specifico comunicato n. 158 del 22 Ottobre 2024 ha rigettato il reclamo presentato dalla Società Jonica in merito alla squalifica di quattro giornate al giocatore Davide Tosolini, in occasione della gara del campionato di Eccellenza del 6 Ottobre scorso contro la Nebros. Alla Società Jonica “addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato”.

Il Giudice Sportivo nel Comunicato N. 125 dell’8 Ottobre aveva squalificato il giocatore giallorosso con tale motivazione “Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro”

In merito a ciò la Jonica ha presentato reclamo come si legge nel comunicato “ne chiede una riduzione a due gare sostenendo, in buona sintesi, che sebbene il calciatore Davide Tosolini abbia calciato lontano il pallone e abbia rivolto una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara tale gesto va giustificato perché il sarebbe avvenuto quale reazione a un fatto ingiusto altrui consistito, per un verso, nell’evidente errore commesso dall’arbitro e dal suo assistente nel non avere convalidato una rete realizzata dalla odierna reclamante e, per altro verso, dal comportamento ostruzionistico della consorella che nelle concitate fasi finali della gara interrompeva un’azione della Jonica lanciando un secondo pallone in campo”.

Inoltre, la reclamante aggiunge che nell’immediatezza del fatto il Tosolini ebbe a chiedere scusa all’arbitro ragion per cui chiede l’applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S. con conseguente rideterminazione della sanzione nella misura sopra indicata”

Il referto arbitrale: La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara rileva “che al 51’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Tosolini Davide perché mentre si stava per riprendere il gioco a seguito della rete segnata poco prima dall’A.S.D. Nebros questi afferrava il pallone con le mani calciandolo lontano e nel contempo profferiva una frase dall’evidente tenore offensivo nei confronti del DDG”.

La decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale: la tesi difensiva non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara né nella fattispecie ricorre alcuna delle invocate attenuanti in quanto non può considerarsi fatto ingiusto altrui il presunto errore commesso dagli ufficiali di gara così come è del tutto infondata la presunta condotta antisportiva della società ospitante in quanto il gioco risultava essere fermo per la rete appena segnata da quest’ultima.

Infine, non può considerarsi attenuante le asserite scuse porte al direttore di gara da parte del Tosolini.

In buona sostanza il reclamo non può trovare accoglimento e la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benché minima rideterminazione in melius anche perché irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 1 lett.a) del C.G.S.”

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