Con specifico comunicato n° 449 CSAT 27 del 17 Marzo 2026, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, accoglie parzialmente il reclamo della Società Virtus Messina in merito alla squalifica del giocatore Samuele Palmieri squalificato dal Giudice Sportivo C.U. n. 420 del 03/03/2026 per sei giornate in seguito la gara del campionato di Prima Categoria – Girone D (1 Marzo 2026) contro il Real Itala Franco Zagami.
La decisione della Corte Appello: “accogliere il reclamo e, per l’effetto ridetermina la squalifica inflitta a
Palmieri Samuele in quattro giornate effettive di gara. Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva”
Il Reclamo presentato dalla Società Virtus Messina come si legge nel comunicato: “Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi nei termini, la associazione sportiva dilettantistica VIRTUS MESSINA, in persona del Vicepresidente pro-tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST, chiedendo: la riduzione della squalifica. Il GST ha inflitto una squalifica per sei giornate effettive di gara al calciatore Palmieri Samuele, per “contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”.
La reclamante contestava l’eccessività del periodo di squalifica argomentando in prima battuta l’errore
dell’arbitro nell’indicare le frasi riportate “seppure non possiamo dimostralo la Società respinge con forza che lo stesso giocatore Palmieri Samuele abbia mai miniacciato l’arbitro con parlando di gonfiarlo se segnano” e rilevando, in ogni caso, che le espressioni di protesta dovevano considerarsi irriguardose ed avvenute a gara conclusa, in un contesto ambientale dei tifosi della squadra di casa particolarmente accesso, ed erano state seguite da un comportamento particolarmente composto e silenzioso del calciatore all’uscita dal campo.
La Corte Sportiva di Appello – Esaminato il referto arbitrale, documento di fede probatoria privilegiata ex art. 61 n. 1 CGS, prendeva atto che nel medesimo il DDG motivava l’espulsione per linguaggio offensivo o minaccioso perché “Mi urla: ti giuro che ti gonfio tutto se segnano quanto è vero che tua mamma è buttana”, e pertanto non si ravvisa l’esistenza di elementi probatori di segno contrario – per come ammesso dallo stesso reclamante – per una diversa ricostruzione della condotta.
Ciò posto, occorre rilevare che la sanzione irrogata si discosta dalla previsione minima dell’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara.
Nella valutazione della gravità delle espressioni utilizzate appare evidente una condotta ingiuriosa e scomposta del giocatore, ma non si ravvisano circostanze aggravanti (nè tantomeno attenuanti) tali da giustificare il discostamento dalla previsione edittale minima.
In particolare, all’espressione utilizzata, chiaramente censurabile, non sono seguite ulteriori manifestazioni di nervosismo o protesta, ma un rientro composto negli spogliatoi, indice di estemporaneità dell’errore comportamentale; conseguentemente, si dispone la riduzione della durata della squalifica nella misura di quattro giornate effettive di gare. Il reclamo va dunque accolto, con conseguente riduzione della squalifica imposta.
- 2^ Cat./D e E – Multa al Roccalumera, un turno a De Marco (Alì Terme), Silipigni (Itala), Proteggente (Roccalumera)

- 2^ Cat./D-E – Quattro giornate a Lombardo (Don Peppino), tre a Ruggeri (V. Rometta), due a Di Nuzzo (Roccalumera)

- Il Real Itala vince a tavolino (0-3) la gara con il TaoNaxos: “posizione irregolare di un giocatore”

- 1^ Cat./D – Un turno a Smiroldo (S. Teresa), Barone (Casalvecchio) e Caldore (Real Rocchenere)

- Prom./C – Due giornate a Pisapia (Jonica), una a Cucè (Atletico Messina)

- La Corte Sportiva di Appello riduce da sei a quattro la squalifica a Samuele Palmieri (Virtus Messina)
