La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Sicilia ha rigettato la prima parte ed reso inammissibile il restante appello presentato dalla Società dell’Alì Terme avverso le decisioni intraprese dal Giudice Sportivo in merito la gara Città di Gaggi – Ali Terme valevole per il campionato di Seconda Categoria disputata il 4 dicembre 2011, conclusasi sul punteggio di 2-1.
Per essere più precisi come si legge nel comunicato “ Preliminarmente l’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 in relazione alle squalifiche dei calciatori Ciulla Giuseppe (due gare) e Trimarchi Salvatore (una gara) e l’applicazione della ammonizione con diffida a carico del calciatore Campagna Sergio. Va rigettata l’eccezione di nullità della decisione del giudice di 1° grado per difetto di motivazione”.
Infatti, ai sensi dell’art.34 comma 2, le decisioni degli organi della giustizia sportiva devono essere motivate in maniera sintetica, obbligo che è stato assolto dal giudice di 1° grado che in maniera sintetica ha esposto i motivi dell’applicazione delle sanzioni a carico dei tesserati.
Il secondo motivo dell’inammissibilità dell’appello presentato dal Società Aliese ai sensi dell’art.33 comma 6 del CGS in quanto “è redatto in maniera assolutamente generica”.
La Commissione in merito dà anche il suo parere: la società reclamante si limita a mettere in evidenza un presunto comportamento del direttore di gara contrario ai doveri imposti e violento, senza nulla controdedurre in ordine ai fatti per i quali sono state applicate le sanzioni da parte del giudice sportivo limitandosi a negare la partecipazione dei giocatori Campagna e la Via all’aggressione dell’arbitro ed in particolare non indicando chi sia l’autore del pugno alla nuca di quest’ultimo per la qual ragione il Campagna Sergio è stato squalificato ai sensi dell’art.3 comma 2 CGS in quanto capitano”.
Non porta alcun esito positivo alla Società dell’Alì Terme aver proposto appello alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo grado che aveva inflitto una multa di mille Euro alla Società, inibizione al 31.12.2015 al dirigente Fiumara Maurizio; squalifica per tre gare calciatore Roma Giuseppe, squalifica per due gare calciatore Ciulla Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Trimarchi Salvatore; squalifica fino al 4/12/2016 calciatori Campagna Sergio (in qualità di capitano) e La Via Biagio, ammonizione con diffida calciatore Campagna Sergio