La contesa l’errato tesseramento del giocatore Martin Pedro Pehuen: dagli atti “risulta che il sodalizio A.S.D. Volley Letojanni, quantunque perfettamente consapevole dello status di atleta di cittadinanza sportiva non italiana dell’atleta Martin Pedro Pehuen, come comprovato da ITC FIVB del 15.09.2025 da quella sottoscritto, ne ha chiesto il tesseramento alla FIPAV nella categoria AI (Atleta Italiano) invece che nella categoria propria NX (Atleta Italiano/Straniero di cittadinanza sportiva straniera)”
Il Volley Letojanni aveva conquistato nel Girone di Andata 11 punti (3 vittorie e due punti conquistati con il tie-break), classificandosi in decima posizione, con tale provvedimento se confermato, retrocederebbe all’ultimo posto a zero punti nella classifica del Girone di andata.
Cosa è successo in merito a tale provvedimento intrapreso dal Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Sebastiano Guarnaschelli insieme agli altri componenti dell’organo sportivo, Avv. Daniela Goldin, Avv. Francesca Lippolis, Avv. Alessandro Rosi e Dott.ssa Rosella Santoro, assistito dal Segretario Sig. Giuseppe Mastronardi, ecco cosa riportato nel comunicato ufficiale n. 16 del 18 Febbraio 2026 “Preso atto del comunicato provvedimento di revoca del tesseramento dell’atleta MARTIN PEDRO PEHUEN, in forza al sodalizio A.S.D. Volley Letojanni, da parte del Settore Tesseramento FIPAV, sul presupposto di inveritiere attestazioni, in sede di richiesta di tesseramento, sulla effettiva cittadinanza sportiva di quello, siccome poi accertato essere di provenienza di federazione straniera e non di quella italiana come dichiarato in atti dal sodalizio richiedente il tesseramento; Acquisite informative dall’Ufficio Federale competente circa gli antefatti storici che hanno preceduto la disposta revoca del tesseramento del predetto atleta;
In base a ciò sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- di modificare i risultati omologati delle gare n° 7402-7411-7415-7422-7430-7437-7445-7452- 7460-7469-7476-7484-7486 serie BM/H con i risultati, per ciascuna gara, più sfavorevoli per il sodalizio A.S.D. VOLLEY LETOJANNI e che, nella specie, debbono intendersi 0-3 (00-25/00-25- 00/25);
- manda al Settore Campionati di competenza per l’aggiornamento dei risultati e delle classifiche in conformità al come sopra deliberato;
- manda gli atti al Procuratore Federale in quanto gli aspetti sanzionatori connessi alla ipotesi di illecito sportivo di cui all’art. 81 Regolamento Giurisdizionale, siccome fattispecie apparentemente inquadrabile nei fatti come sopra descritti ed esaminati, esorbitano dalle attribuzioni di questo Ufficio.
In merito alla vicenda ecco come viene riportato il tutto nel comunica ufficiale n. 16
CONSIDERATO
- che, allo stato degli atti, risulta che il sodalizio A.S.D. Volley Letojanni, quantunque perfettamente consapevole dello status di atleta di cittadinanza sportiva non italiana dell’atleta Martin Pedro Pehuen, come comprovato da ITC FIVB del 15.09.2025 da quella sottoscritto, ne ha chiesto il tesseramento alla FIPAV nella categoria AI (Atleta Italiano) invece che nella categoria propria NX (Atleta Italiano/Straniero di cittadinanza sportiva straniera);
- che in ragione di tale inveritiera attestazione, il sodalizio A.S.D. Volley Letoyanni ha potuto accedere ad una procedura di tesseramento “semplificata e più vantaggiosa economicamente” nella quale non è previsto il deposito di ITC della FIVB attestante la effettiva cittadinanza sportiva di origine dell’atleta di cui è stato richiesto il tesseramento nella Federazione Italiana;
- che tale vizio procedurale di richiesta di tesseramento ha impedito all’Ufficio Federale competente di adempiere alle previe verifiche di cui all’art. 19, punto 4, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
- che l’evento, come sopra descritto, che ha dato luogo alla revoca del tesseramento del prefato atleta, non è riconducibile a fatti sopravvenuti, ma bensì a vizio ab origine dolosamente commesso dal sodalizio A.S.D. Volley Letojanni, il quale ultimo, per effetto di tale vizio originario, siccome poi accertato, non aveva diritto a poterlo schierare in campo in quanto da considerarsi non tesserato;
- che in virtù di quanto disposto dall’art. 44 del Regolamento Gare è in potere di questo Ufficio intervenire, a modifica dei risultati omologati delle gare, nel caso, come quello in questione, di intervenuta revoca del tesseramento di un atleta;
- che gli avvenuti impieghi in più gare di campionato e, segnatamente, in quelle indicate in intestazione, di un atleta non titolato a potervi partecipare per accertato vizio iniziale di tesseramento, siccome fondante la intervenuta revoca dello stesso, sono da considerarsi eventi che, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Gare, hanno decisamente influito sul regolare svolgimento degli incontri, con le conseguenze ivi normativamente previste;
- che, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, la responsabilità dell’irregolare impiego di atleta non titolato a partecipare alle gare è principalmente da attribuirsi al sodalizio, in persona del suo presidente, che ha chiesto il tesseramento di detto atleta.
In ragione di tutto quanto sopra ritenuto e considerato, visti gli artt. 29 e 44 del Regolamento Gare, nonché l’art. 27 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ha deliberato i relativi provvedimenti come già descritto sopra.
Intanto la Società Volley Letojanni ha presentato ricorso in merito…adesso bisogna aspettare quale decisione verrà intrapresa.
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