La Commissione Disciplinare ha deliberato la ripetizione della gara di campionato di Prima Categoria – Girone E – tra Dacca 2000 e Città di Maletto giocata il 3 Marzo 2012 conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. Il motivo di tale decisione per “errore tecnico dell’arbitro” quindi è stato accolto il reclamo presentato dalla Società del Dacca 2000 Aci S. Antonio. Riportiamo nel dettaglio la decisione intrapresa dalla Commissione Disciplinare:
“la reclamante rileva che l‘arbitro ha commesso un errore tecnico quando ha invitato la società istante a modificare la distinta disponendo che il nominativo del calciatore Arcidiacono Antonio, indicato quale calciatore di riserva con il n.12, venisse depennato perché privo del relativo documento di identità. L’art. 3 del regolamento i calciatori di riserva ritardatari, purchè già iscritti nell’ elenco di gara prima dell’inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell’arbitro. Inoltre sempre l’ art.3 del regolamento il calciatore non inserito nella distinta va considerato a tutti gli effetti un estraneo. Quindi nel momento in cui l’arbitro, per sua stessa ammissione, ha impedito l’inserimento del calciatore in questione nella distinta di gara si è consumato l’errore tecnico.
L’arbitro di quanto accaduto non ne ha fatto alcun cenno nel proprio referto limitandosi, in maniera assolutamente omissiva, a riferire che la reclamante si era rifiutata di controfirmare il rapportino di fine gara in quanto “non riteneva giuste alcune sue decisioni”.
A nulla rileva quanto da lui asserito nel successivo supplemento inviato su specifica richiesta del giudice sportivo con cui tende, peraltro, a trasferire la responsabilità dell’errore tecnico in capo alla reclamante. In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento disponendosi la ripetizione della gara.”