Il Tribunale Federale Territoriale ha squalificato il Presidente del Graniti Calcio – Salvatore Puglisi per due mesi ed un’ammenda di 300,00 euro per la Società Asd Graniti Calcio. Il motivo? Per aver violato il regolamento del Settore tecnico “per l’inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. GRANITI CALCIO nel campionato di 3^ categoria stagione sportiva 2013/2014”.
La tesi difensiva presentata all’’udienza dibattimentale dal Presidente Salvatore Puglisi (assente in aula) “di avere dato “per scontato” che il tesseramento del tecnico fosse regolare, così come regolari fossero stati, a detta del tecnico, i versamenti dovuti al Settore di competenza”
La Procura Federale al riguardo ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Salvatore Musumeci (allenatore di base – cod. 36.340) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.
E va qui ribadito, con riferimento alle note difensive acquisite agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamento effettuato dal Settore Tecnico, all’uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico) e non già quando esso è richiesto.
Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Salvatore PUGLISI;
– Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. GRANITI CALCIO.300