Il periodo estivo fermo il calcio giocato, si parla di calcio mercato, possibili acquisti o cessioni, si parla di contratti, di quanto guadagna un giocatore o della durata dell’accordo. Spesso non vengono rispettati i contratti esistenti con molti giocatori che sotto contratto interrompono prima della scadenza il loro rapporto con la Società. Cosa succede quando accade tutto ciò? Ci sono delle regole da rispettare? Ci sono dei diritti e dei doveri che ciascun giocatore deve rispettare? Al riguardo ci parla Francesco Casarola, giornalista pubblicista, laureato in Giurisprudenza ed esperto di Diritto Sportivo in un suo editoriale “I contratti ed il loro rispetto. Quando il calciatore cambia casacca”.
Questo intervento parte dal seguente presupposto “i contratti vanno rispettati”. Ma alle volte questo non avviene in quanto il calciatore (sempre di più nell’ultimo periodo) decide di “licenziarsi” dalla sua squadra. Questo strappo porta ad una serie di conseguenze sia dal punto di vista economico ed in alcuni casi dal punto di vista sportivo. A dare forma al “licenziamento” del calciatore nei regolamenti è l’art. 17 del Regolamento sullo status e trasferimento del calciatore della FIFA (“Regolamento”), norma che non trova corrispondenza nei regolamenti italiani.
Che cos’è l’Art. 17: La ratio del regolamento parte da un presupposto imprescindibile “pacta servanda sunt” (il principio della stabilità contrattuale) ma sempre più spesso questo è un principio morto. Dal canto suo l’art. 17 del Regolamento istituisce la possibilità di una rottura che non trova giustificazioni né nella giusta causa né nella giusta causa sportiva; quest’ultima, tal’altro, non ha mai trovato spazio nella realtà delle problematiche giuridiche.
Le Problematiche: Ultimamente si sente citare sempre più spesso dell’art. 17 Regolamento e questa norma ha portato non poche problematiche di natura giuridica. In primis, le perplessità derivano da una serie di decisioni della DRC (Dispute Resolution Chamber) della FIFA, quest’ultimo è l’organo preposto alla risoluzione di problematiche che riguardano ciò che è stato disciplinato dal Regolamento. Le decisioni in questioni sono state prese in considerazione in secondo grado dal TAS di LOSANNA (I casi Webster, Matuzalem e De Sanctis).
La normativa e le problematiche: L’art. 17 si compone di cinque parti. In maniera saliente definisce come si puo’ utilizzare questa clausola e le possibili sanzioni che possono derivare:
1) Prima di tutto si può comunicare alla propria società la rescissione unilaterale del contratto senza giusta causa o giusta causa sportiva entro 15 giorni dall’ultima gara ufficiale della stagione disputata per la propria squadra.
2) Se si risolve il contratto durante il periodo protetto si puo’ incorrere in sanzioni sportive (divieto di giocare gare ufficiali per quattro mesi, che possono aumentare fino a sei mesi.
3) Anche la società può incorrere in sanzioni infatti recita l’art. 17 punto 4) “Fino a prova contraria, si presume che la società abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale, per due Periodi di tesseramento.
Una delle problematiche maggiori consiste nel fatto che questa norma si deve inquadrare nei rapporti tra Federazioni. Mentre per cio’ che concerne il dato normativo italiano si deve fare riferimento al Codice Civile (2119 e ss. Codice Civile) ed in particolare nel caso di recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva questi sarà ugualmente tenuto al risarcimento del danno verso la società sportiva. Problema non di seconda fascia è quella della valutazione del quantum si debba risarcire, in questo senso vi è stato un proliferare di sentenze da parte di DCR e TAS.
L’indennizzo derivante dalla rottura: Il calciatore quindi non è obbligato a trasferirsi in maniera forzata all’estero (sic?!?) ma nel caso di trasferimento in Italia ci sarebbe da risolvere il problema di quantificare l’indennizzo che derivi dalla rottura contrattuale. L’art. 17 in merito afferma che si deve avere riguardo a:
1) Rispetto delle leggi nazionali 2) Specificità dello Sport 3) Criteri oggettivi del caso (remunerazione ed altri benefici dovuti al calciatore in base al contratto d’ingaggio esistente o del nuovo contratto. La durata del tempo rimanente nel contratto esistente, l’importo di qualsiasi spesa o obbligo pagate dalla società).
Questi tre punti hanno messo in difficoltà non solo gli organi giudicanti ma anche le società stesse. Il leading case in questo argomento è stato il famoso caso “Webster” ma si dovrà ancora lavorare e tanto per migliorare un articolo innovativo. Nel prossimo contributo analizzeremo da vicino il caso Webster per capire come funzione in concreto l’applicazione dell’art. 17 del Regolamento sullo status e sul trasferimento del calciatore.
Articolo 17: L’ articolo 17 permette a un calciatore con un contratto di durata superiore ai tre anni di svincolarsi al termine del terzo anno oppure, se ha più di 28 anni, di svincolarsi dopo appena due anni. I “paletti” sono tre: bisogna rescindere entro quindici giorni dall’ ultima partita giocata, non ci si può trasferire in una squadra dello stesso paese nei successivi 12 mesi, bisogna pagare un indennizzo al club calcolato in base allo stipendio percepito dal giocatore, agli anni di militanza, alla sua età.