La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Siculo della Figc presieduta dall’avv. Ludovico La Grutta ha respinto il reclamo presentato dalla Società Gioventù S. Teresa in merito alla sentenza del Giudice Sportivo di Primo Grado del Comitato di Messina.
L’appello proposto dal Presidente Nino Cacciola della Società santateresina riguarda la perdita della gara per 0-3 contro l’Uragano Cep disputata il 29 febbraio 2012 valevole per l’andata dei Quarti di Finale del Trofeo delle Provincie. In merito a tale gara il Giudice Sportivo di Messina – Francesco Capillo – oltre alla perdita della gara, aveva inflitto un’ammenda di 150,00 euro, la squalifica fino al 31 Marzo 2012 al dirigente Antonino Cacciola e all’allenatore Carmelo Cacciola della Società Gioventù S. Teresa.
Nell’appello la Società santateresina espone la propria tesi difensiva: “i fatti accaduti durante la gara in oggetto ritenendo i propri calciatori oggetto di aggressione da parte dei calciatori della squadra avversaria ed in particolare, il portiere, dimesso dal Pronto soccorso con un certificato riportante una prognosi di 15 giorni per le lesioni subite durante l’aggressione da parte di un calciatore avversario. Sostiene altresì che i propri calciatori, hanno subito uno shock psicologico, tale da far decidere al dirigente, anche su richiesta degli stessi, la non prosecuzione della disputa della gara. Chiede pertanto, l’annullamento delle decisioni assunte in prime cure”.
La tesi sostenuta dalla Società del Presidente Nino Cacciola non ha convinto Commissione Disciplinare Territoriale che tiene conto di quanto riportato nel referto dall’arbitro. “ al 31’ del 1° tempo il calciatore Comandare Domenico della società ricorrente, a gioco fermo, colpiva con un calcio alla gamba un calciatore avversario che reagiva con uno schiaffo e successivamente con un violento pugno in faccia al portiere della società Santa Teresa, accorso per sedare gli animi”.
Inoltre nel rapporto presentato dall’arbitro si legge: ” che a seguito dell’aggressione subita dal portiere locale da parte di un avversario, l’allenatore della società Gioventù S.T. , Cacciola Carmelo, intimava ai propri calciatori di lasciare il campo e non proseguire il gioco. Il Dirigente Accompagnatore veniva da me confermandomi la propria decisione e a quel punto decretavo la fine anticipata della gara”.
Quindi non ci sono i presupposti per l’accoglimento dell’appello presentato dalla Società Gioventù S. Teresa, secondo il parere della Commissione Disciplinare non ci sono i pressuposti di accogliere l’appello che viene respinto confermando quanto statuito in primo grado dal Giudice Sportivo.