La Commissione Disciplinare di Palermo, presieduta dal Presidente Mario Fiore nella seduta di martedi 22 Dicembre 2009, ha ridato i due punti di penalizzazione alla Società Calcio Sparagonà, comminate dal Giudice Sportivo dott. Quartarone in merito la gara del 21 Novembre scorso contro il Forza D’Agrò Scifì.
Il collegio disciplinare esaminati le deduzioni della Società Sparagonà avverso la decisione intrapresa dal Comitato Provinciale di Messina, a confermato ”i provvedimenti disciplinari assunti in primo grado e di annullare la penalizzazione dei due punti in classifica a carico della Asd Calcio Sparagonà, senza addebito di tassa” .
Come si ricorderà, la gara era stata sospesa a pochi minuti dal termine sul punteggio di 2-1 in favore della squadra di casa del Forza D’Agrò Scifì, per una rissa scoppiata tra i giocatori, come scritto nel supplemento di referto arbitrale del sig. Prestia:
“ non è stato possibile per l’Arbitro riprendere il gioco, anche se per i pochi minuti che rimanevano alla fine dell’incontro, perché le condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica non permettevano una normale ripresa del gioco. Infatti, per la rissa scoppiata tra I giocatori delle due squadre, a seguito dell’aggressione subita da un giocatore, non meglio identificato, della squadra ospitante, da parte di un sostenitore della squadra ospitata, penetrato sul terreno di gioco, non è stato possibile sedare la rissa e, che, a seguito di tale violento episodio, anche il direttore di gara si è trovato a subire minacce ed aggressione, sia verbali che fisiche; infatti veniva colpito, anche se protetto e scortato fino allo spogliatoio dai presidenti delle due squadre, da un calcio e strattonato da parte di persone non identificate;” I
n merito a ciò il Giudice Sportivo del Comitato di Messina, a dato gara persa ad entrambe e la penalizzazione di due punti al Calcio Sparagonà, oltre all’ammenda di 150,00 Euro.
Contro tale procedimento disciplinare il Presidente del Calcio Sparagonà – Cosimo Scarcella – ha presentato la propria tesi difensiva:
le sanzioni inflitte debbano ritenersi ingiuste ed eccessive riferenti ai fatti accaduti nella partita.
non può essere considerato il comportamento tenuto dai giocatori nel termine letterale di rissa: inoltre la sanzione inflitta della penalizzazione è ritenuta manifestamente ingiusta tenuto conto che non risulta identificato il soggetto ed infine la stessa società ritiene che il direttore di gara al 49° del secondo tempo abbia fischiato la fine regolamentare dell’incontro.
Il 15 dicembre 2009, nell’udienza dibattimentale la Società Calcio Sparagonà “ ha dichiarato di accettare il risultato della partita ritenendo,però, penalizzante l’attribuzione dei due punti di penalizzazione”
Sentita la tesi sostenuta dalla Società Calcio Sparagonà, la Commissione Disciplinare osserva:
il referto arbitrale gode di fede privilegiata e quanto asserito dalla società reclamante non corrisponde a quanto dettagliatamente descritto dal direttore di gara . Si legge che la gara è stata sospesa al 49° del secondo tempo per l’invasione di un soggetto non identificato e la conseguente rissa tra i partecipanti alla gara.
Pertanto i fatti contestati dal Giudice di prime cure non possono essere censurati, ma la sanzione della penalizzazione va determinata come da dispositivo .
DELIBERA
di confermare i provvedimenti disciplinari assunti in primo grado e di annullare la penalizzazione dei due punti in classifica a carico della ASD CALCIO SPARAGONA ‘ (ME) , senza addebito di tassa .