Confermata la perdita della gara per 0-3 alla Società Forza D’Agrò Scifì da parte della Commissione Disciplinare di Palermo presieduta da Mario Fiore, relativa all’incontro del 21 Novembre scorso contro il Calcio Sparagonà.
In merito a tale incontro, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Messina, in seguito ai fatti accaduti nei minuti finali della gara, con la squadra del Presidente Evaristo Lo Giudice in vantaggio di 2-1, aveva inflitto la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le compagini, una multa di 125,00 e due punti di penalizzazione allo Sparagonà.
Contro tale decisione, la Società del Forza D’Agrò Scifì guidata dal Presidente Evaristo Lo Giudice, ha presentato appello chiedendo il riesame dei provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dal dott. Quartarone, presentando la propria requisitoria difensiva:
quanto descritto nel referto arbitrale non corrisponde a quanto verificatosi nel corso della gara.
la gara non è stata sospesa ma si è conclusa con il regolare triplice fischio finale dopo il 90° minuto.
le sanzioni pesantemente inflitte alla reclamante non possono essere solo ed esclusivamente basate su prescrizioni e sillogismi , né tanto meno possono essere frutto di una valutazione arbitrale dettata dalla paura e dal clima di intimidazione attuate nei confronti del direttore di gara da parte degli avversari.
La Commissione Disicplinare, dopo aver ascoltato il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 15.12.2009, dove la Società del Forza D’Agrò Scifì ha ribadito quanto già indicato in appello, ha fatto le proprie valutazioni sostenendo:
quanto rappresentato nell’appello della società non corrisponde a quanto dettagliatamente descritto nel referto arbitrale dove si legge che la partita è stata sospesa al 49° del secondo tempo per l’invasione di un soggetto non identificato e la conseguente rissa tra i partecipanti alla gara.
Ritenuto, pertanto, che la tesi difensiva non può essere accolta e che le sanzioni inflitte vanno confermate tenuto conto che il referto arbitrale gode di fede privilegiata.
In base a tale deduzioni DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto addebita la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
Riportiamo il supplemento del referto arbitrale presentato dal direttore di gara in merito a quanto è accaduto nella gara tra Forza D’Agrò Scifì – Calcio Sparagonà sul punteggio di 2 – 1:
“che non è stato possibile per l’Arbitro riprendere il gioco, anche se per i pochi minuti che rimanevano alla fine dell’incontro, perché le condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica non permettevano una normale ripresa del gioco. Infatti, per la rissa scoppiata tra I giocatori delle due squadre, a seguito dell’aggressione subita da un giocatore, non meglio identificato, della squadra ospitante, da parte di un sostenitore della squadra ospitata, penetrato sul terreno di gioco, non è stato possibile sedare la rissa e, che, a seguito di tale violento episodio, anche il direttore di gara si è trovato a subire minacce ed aggressione, sia verbali che fisiche; infatti veniva colpito, anche se protetto e scortato fino allo spogliatoio dai presidenti delle due squadre, da un calcio e strattonato da parte di persone non identificate;”