Coppa Italia Promozione – Il Giudice Sportivo accoglie il ricorso della Santagiolese. Aluntina esclusa dalla competizione

Il Giudice Sportivo dà ragione alla Santagiolese Calcio, l’Aluntina pur avendo vinto la gara di andata di Coppa Italia Promozione (4-2) viene esclusa dalla manifestazione.

Il motivo? la Società Santangiolese segnala la posizione irregolare del calciatore Bontempo Giacomo (2/01/1987), impiegato dalla Società Aluntina sebbene squalificato;

Le controdeduzioni della Società Aluntina –  chiede di respingere il ricorso proposto dalla Società consorella ritenendo scontata la squalifica del Bontempo, allora tesserato per la Società Rosmarino, ritenendo valida a tal fine la gara successiva che, pur non disputata per la rinuncia della stessa, aveva comunque dato luogo ad un risultato valido, così come previsto dall’art. 21, comma 4, del C.G.S;

Esame del ricorso: Il calciatore Bontempo Giacomo, impiegato dalla Società Aluntina, risulta colpito, già tesserato per la Società Rosmarino, da squalifica per una gara, in relazione alla gara di Coppa Italia Promozione, Rosmarino – Città di San Vito Lo Capo del 19/01/2024, con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 282 del 19/01/2024; tale squalifica è da ritenersi non scontata in quanto la società Rosmarino ha rinunciato alla disputa della gara successiva, come da C.U. n. 308 del 2/02/2024; infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società Aluntina, ex dall’art. 21, comma 5, del C.G.S. la Società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

La squalifica di cui al presente ricorso, non scontata nel corso della precedente stagione, andava scontata nella gara in oggetto ed alla quale, quindi, il predetto non aveva titolo per parteciparvi; Pertanto, visti l’art. 10, comma 6, del C.G.S. ed il punto 4 del Regolamento della Coppa Italia Promozione pubblicato sul C.U. n. 44 del 21/08/2024;

Si delibera:

  • Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Santangiolese, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;
  • Di infliggere alla Società Aluntina la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 nonché l’esclusione dal prosieguo della manifestazione;
  • Di infliggere al calciatore Bontempo Giacomo (2/01/1987), Società Aluntina, una ulteriore giornata di squalifica;
  • Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Aluntina, Miracola Lorenzo, la sanzione dell’inibizionefino al 25/09/2024.