La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha accettato parzialmente l’appello proposto dalla Società Limina Calcio riguardo le quattro giornate di squalifica che il Giudice Sportivo della Delegazione di Messina aveva inflitto al giocatore Marvin Costa espulso nella gara Tre Torri – Limina Calcio (22 Dicembre 2024) valevole per il campionato di Terza Categoria “Per contegno offensivo nei confronti dell’arbitro”. Quindi la Corte “ accoglie il ricorso e per l’effetto ridetermina la squalifica di Costa Marvin in tre giornate di squalifica”.
In base a tale provvedimento, l’attaccante liminese ha già scontato le prime due giornate, salterà la prossima gara con l’Fc Alì Terme (26 Gennaio), il suo rientro è previsto per la 12^ Giornata nella gara casalinga contro lo Sporting Santa Domenica (Sabato 1 Febbraio 2025)
Contro tale provvedimento ha proposto appello la Società del Limina Calcio, avente come oggetto: “la rideterminazione della squalifica, per la non particolare gravità del fatto”. Nella tesi sostenuta dalla Società liminese “il proprio calciatore si è limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, a seguito di una decisione tecnica, senza proferire parole offensive o minacciose e che, tuttavia, appreso dell’espulsione la accettava, allontanandosi tranquillamente”.
Nel merito la Corte Osserva: “Il giudizio innanzi alla Corte per principio generale, espressamente sancito dell’art. 61 n.1 CGS, riconosce piena prova solo agli atti ufficiali di gara (degli arbitri e del Commissario di Campo), con conseguente utilizzabilità di essi, mentre non è utilizzabile il filmato proposto dall’impugnante, che va dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, il referto arbitrale si limita a riportare la dicitura del programma di refertazione (sinfonia) riguardo l’utilizzo di frasi offensive o irriguardose o minacciose, senza dettagliare il contenuto di esse, cosa che sarebbe certamente avvenuta nell’ipotesi di particolarità dei fatti. In mancanza di tali elementi, deve concludersi che la condotta, come invocato dalla società impugnate, non sia stata di particolare gravità ed a causa di ciò si rendono applicabili le attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S., con la conseguente rideterminazione in melius della squalifica.
Posto ciò, dunque. e considerata documentalmente provata la condotta, il ricorso comunque deve ritenersi fondato con riguardo alla commisurazione della squalifica. Al caso in specie, infatti, va applicata sanzione di n. 3 giornate effettive di squalifica.
Decisione finale: La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il ricorso e per l’effetto ridetermina la squalifica di Costa Marvin in tre giornate di squalifica. L’accoglimento determina il non addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva.
- 2^ Cat./D e E – Multa al Roccalumera, un turno a De Marco (Alì Terme), Silipigni (Itala), Proteggente (Roccalumera)

- 2^ Cat./D-E – Quattro giornate a Lombardo (Don Peppino), tre a Ruggeri (V. Rometta), due a Di Nuzzo (Roccalumera)

- Il Real Itala vince a tavolino (0-3) la gara con il TaoNaxos: “posizione irregolare di un giocatore”

- 1^ Cat./D – Un turno a Smiroldo (S. Teresa), Barone (Casalvecchio) e Caldore (Real Rocchenere)

- Prom./C – Due giornate a Pisapia (Jonica), una a Cucè (Atletico Messina)

- La Corte Sportiva di Appello riduce da sei a quattro la squalifica a Samuele Palmieri (Virtus Messina)
